PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia
dell'Arcipelago toscano).

      1. È istituita la provincia dell'Arcipelago toscano, nell'ambito della regione Toscana.

Art. 2.
(Composizione della provincia
dell'Arcipelago toscano).

      1. La provincia dell'Arcipelago toscano, con capoluogo Portoferraio, è costituita dalle seguenti isole: Elba, Capraia, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo e Pianosa e comprende i seguenti comuni: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia Isola, Isola del Giglio.

Art. 3.
(Elezione degli organi provinciali).

      1. Le elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia dell'Arcipelago toscano hanno luogo in concomitanza con la prima consultazione per il rinnovo degli organi di una delle province della regione Toscana, compatibilmente con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Le province di Livorno e Grosseto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria

 

Pag. 6

dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno, il quale ha il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure sono improrogabilmente completate prima delle elezioni degli organi delle due province di cui al comma 1 e della provincia dell'Arcipelago toscano.
      3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3, gli organi delle province di Livorno e di Grosseto continuano a esercitare le proprie funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle circoscrizioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Revisione delle circoscrizioni elettorali,
giudiziarie e finanziarie).

      1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Livorno, di Grosseto e dell'Arcipelago toscano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
      2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia dell'Arcipelago toscano.

Art. 6.
(Personale della provincia
dell'Arcipelago toscano).

      1. È assegnato alla provincia dell'Arcipelago toscano, sulla base della ripartizione

 

Pag. 7

di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, il personale proveniente dagli enti territoriali che gestiscono i servizi sul territorio della provincia stessa, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di mobilità.

Art. 7.
(Affari amministrativi e giurisdizionali).

      1. Gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento degli organi della provincia dell'Arcipelago toscano, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e presso gli altri organi delle province di Livorno e di Grosseto, relativi ai cittadini e agli enti situati nei comuni di cui all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi e uffici della provincia dell'Arcipelago toscano.

Art. 8.
(Risorse finanziarie della provincia
dell'Arcipelago toscano).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dell'Arcipelago toscano per la spesa corrente, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a determinare, in via provvisoria, l'entità dei contributi erariali ordinari a favore della nuova provincia, ponendoli a carico delle amministrazioni provinciali di Livorno e di Grosseto. Tali contributi sono ripartiti, in via provvisoria, per il 90 per cento in proporzione alla popolazione residente, secondo quanto risulta dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali dei singoli enti che compongono la provincia. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia dell'Arcipelago toscano, si provvede al

 

Pag. 8

riparto definitivo. Le risorse finanziarie in conto capitale seguono la ripartizione dei beni cui si riferiscono.
      2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della provincia dell'Arcipelago toscano e il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Livorno, di Grosseto e dell'Arcipelago toscano concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, il trasferimento delle risorse finanziarie a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 9.
(Adempimenti governativi e variazione
nei bilanci).

      1. Il Ministero dell'interno provvede alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale, nonché alla costruzione e all'arredamento della sede dell'amministrazione della provincia dell'Arcipelago toscano.
      2. Il relativo onere, valutato in 1 milione di euro, è a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella provincia dell'Arcipelago toscano i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.