1. È istituita la provincia dell'Arcipelago toscano, nell'ambito della regione Toscana.
1. La provincia dell'Arcipelago toscano, con capoluogo Portoferraio, è costituita dalle seguenti isole: Elba, Capraia, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo e Pianosa e comprende i seguenti comuni: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia Isola, Isola del Giglio.
1. Le elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia dell'Arcipelago toscano hanno luogo in concomitanza con la prima consultazione per il rinnovo degli organi di una delle province della regione Toscana, compatibilmente con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5.
1. Le province di Livorno e Grosseto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria
1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Livorno, di Grosseto e dell'Arcipelago toscano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia dell'Arcipelago toscano.
1. È assegnato alla provincia dell'Arcipelago toscano, sulla base della ripartizione
1. Gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento degli organi della provincia dell'Arcipelago toscano, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e presso gli altri organi delle province di Livorno e di Grosseto, relativi ai cittadini e agli enti situati nei comuni di cui all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi e uffici della provincia dell'Arcipelago toscano.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dell'Arcipelago toscano per la spesa corrente, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a determinare, in via provvisoria, l'entità dei contributi erariali ordinari a favore della nuova provincia, ponendoli a carico delle amministrazioni provinciali di Livorno e di Grosseto. Tali contributi sono ripartiti, in via provvisoria, per il 90 per cento in proporzione alla popolazione residente, secondo quanto risulta dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali dei singoli enti che compongono la provincia. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia dell'Arcipelago toscano, si provvede al
1. Il Ministero dell'interno provvede alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale, nonché alla costruzione e all'arredamento della sede dell'amministrazione della provincia dell'Arcipelago toscano.
2. Il relativo onere, valutato in 1 milione di euro, è a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella provincia dell'Arcipelago toscano i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.